Art. 2.
(Condizioni di ammissibilità alla procedura di applicazione della pena su richiesta).

      1. In tutte le ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, quando ciò riguarda la sicurezza e igiene sul lavoro, l'ammissione alla procedura è comunque condizionata alla dimostrazione che la situazione di danno o di pericolo è stata rimossa.
      2. Qualora sia stata ammessa, nella procedura di cui al comma 1, la costituzione di parte civile o l'intervento di organizzazioni sindacali, deve essere acquisito anche il loro parere in ordine alla effettiva eliminazione delle situazioni di cui al medesimo comma 1.
      3. In ogni caso, qualora vi sia costituzione di parte civile, la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale può essere accolta solo se è dimostrato l'avvenuto risarcimento del danno o dell'offerta formale di risarcimento, in misura che il giudice ritiene congrua.

 

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